caratteri del lavoro effettivo.

Art. 3. Caratteri del lavoro effettivo.

E' considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa.
Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialita' del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Entrata in vigore il 5 maggio 1925

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