Art 1

Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonche' ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.
L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.
Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 12 agosto 1966

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