abrogazioni
Art. 16. Abrogazioni1.Sono abrogati:
a)l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
b)dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
c)il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito con modificazione dalla legge 1° agosto 2003, n.213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2003, n. 153.
- Per i riferimenti al decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006, vedasi nelle note all'art. 12.
a)l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
b)dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
c)il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito con modificazione dalla legge 1° agosto 2003, n.213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2003, n. 153.
- Per i riferimenti al decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006, vedasi nelle note all'art. 12.