Art. 1-septies.(((Ulteriori disposizioni in materia di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili). ))((1.Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' sostituito dai seguenti:
"1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".
2.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilita' delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione gia' assegnate.))
per la produzione di energia da fonti rinnovabili). ))((1.Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' sostituito dai seguenti:
"1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".
2.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilita' delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione gia' assegnate.))