riconoscimento degli acquirenti

Art. 4. Riconoscimento degli acquirenti1.Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 e' subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonche' delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. ((Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti)).
2.Ogni produttore e' tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e' interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore ((. . .)).
3.Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti gia' riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto.
L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e' tenuto a rendere noto entro 15 giorni ((dalla notifica)) il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata ((dalla regione o dalla provincia autonoma competente)) all'acquirente interessato, nonche' resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicita'. La revoca ha effetto a decorrere dal ((quarantacinquesimo giorno)) successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.
4.L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo e' assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento ((. . .)).
Entrata in vigore il 30 maggio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi