Articolo 5 bis della Legge 31 gennaio 1994, n. 97

Versione29 dicembre 2001
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Art. 5-bis.(( Disposizioni per favorire le aziende agricole montane ))((1.Nei territori delle comunita' montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita' indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunita' montane.
2.In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3.Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato.
Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
4.Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5.Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
6.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile. ))
Entrata in vigore il 29 dicembre 2001

Giurisprudenza23


  • 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/11/2019, n. 28548
    Provvedimento: Svolgimento del processo 1. Con ricorso depositato nel novembre 2011, G.M. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio il provvedimento di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e di irrogazione delle sanzioni emesso dalla Agenzia delle entrate di Sondrio - Ufficio territoriale di Morbegno - in relazione all'atto di compravendita stipulato in data 15/12/2005, registrato il 10/12/2005 con numero di serie (OMISSIS), con il quale il ricorrente aveva acquistato un compendio unico nella Comunità Montana di Sondrio usufruendo della agevolazioni previste dalla L. n. 97 del 1994, art. 5 bis. Il provvedimento impugnato conseguiva …
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  • 2. Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 27/06/2017, n. 233
    Provvedimento: Svolgimento del processo Con atto in data 14/02/2013 la Società xxxxx acquistava una serie di beni immobili impegnandosi a costituire un "compendio unico" ai sensi del d.lgs. 99/2004 e richiedeva quindi le relative agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo); dichiarava a tale fine trattarsi di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze. Con avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro n. 20131T004393000 l'Agenzia delle Entrate ha contestato che le agevolazioni richieste non erano concedibili in relazioni ai fabbricati compresi nel compendio, perché sprovvisti dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 d.l. …
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    • necessità sussistenza vincolo pertinenzialità·
    • agevolazioni fiscali·
    • compendio unico·
    • art.7 d.lgs. 99/04

  • 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2016, n. 21617
    Provvedimento: 2 1 6 17 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28797/2012 Cron. 21617 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 05/10/2016 Dott. DOMENICO CHINDEMI Dott. ORONZO DE MASI Consigliere PU Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO Consigliere Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Rel. Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28797-2012 proposto da: LI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO FERRARA …
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    • cessione di una sua parte prima dell'esaurimento del vincolo temporale·
    • compendio unico·
    • perdita dei benefici di cui all'art. 5 bis della l. n. 97 del 1994·
    • condizioni·
    • agevolazioni per l'agricoltura·
    • territori montani·
    • disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972)·
    • tributi (in generale)·
    • disciplina delle agevolazioni tributarie

  • 4. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/10/2016, n. 20798
    Provvedimento: Fatto La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria rigettava l'appello proposto da B.P. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente, avverso la cartella di pagamento relativo all'imposta di registro, per l'anno 2005, conseguente alla revoca delle agevolazioni richieste per i compendi agricoli, ai sensi della L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5 bis, e della L. 28 dicembre 2001, n. 448, mancando la prova che terreni acquistati raggiungessero l'estensione minima di 4 ettari prevista dalla legge regionale Umbria. La Commissione tributaria regionale rilevava la definitività del precedente avviso di …
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  • 5. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2011, n. 5834
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D?ALONZO Michele - Presidente - Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere - Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere - Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente ? contro LI NELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell?avvocato VANNICELLI FRANCESCO, rappresentato e difeso …
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    • possibilità·
    • agevolazione prevista dall'art. 9 del d.p.r. n. 601 del 1973·
    • applicazione anche ai fondi acquistati per usucapione·
    • trasferimento di fondi rustici·
    • limiti·
    • disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972)·
    • tributi (in generale)·
    • agevolazioni per l'agricoltura·
    • territori montani
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