disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

Art. 29. Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero1.I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, ((rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali)).
((2.I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti))((22))-------------AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 10/4/2013, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 5 del 2012". -----------AGGIORNAMENTO (22)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 luglio 2015, n. 171 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo), nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.
Entrata in vigore il 24 giugno 2014

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