rimessione ad altro ufficio consolare

Art. 77. Rimessione ad altro ufficio consolare1.Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante.
Entrata in vigore il 13 maggio 2011

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