rilascio dei visti
Art. 58. Rilascio dei visti1.L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti.
2.Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresi', il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
2.Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresi', il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.