esercizi di vicinato

Art. 7. Esercizi di vicinato1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59.
2.Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a)di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b)di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
c)il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d)l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3.Fermi restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
Entrata in vigore il 30 agosto 2012
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