Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

Art. 9.Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale1.E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2.E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita' di condivisione degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.
3.Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 7 e 25 della citata legge n. 42 del 2009:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entita' e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, in relazione alla determinazione dell'entita' e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacita' fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonche' da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacita' fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita' fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;
c) definizione delle modalita' per cui le risorse del fondo devono finanziare:
1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonche' dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attivita' di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;
2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;
d) definizione delle modalita' per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacita' fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
e) e' garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale e' stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato;
f) definizione delle modalita' per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita' fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui e' assicurata l'integrale copertura;
g) definizione delle modalita' in base alle quali per le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:
1) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;
2) le regioni con minore capacita' fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'art. 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;
h) definizione delle modalita' per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.».
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonche' le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformita' al principio di territorialita' di cui all'art. 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.».
«Art. 25 (Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalita' gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attivita' di recupero dell'evasione.».
Entrata in vigore il 12 maggio 2011

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