Art 7
Art. 7.
1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. La intitolazione "CAPO V" e' sostituita dalla seguente: "CAPO IV".
3. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ruolo dei periti tecnici). - 1. Il ruolo dei periti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice perito tecnico;
perito tecnico;
perito tecnico capo;
perito tecnico superiore.".
4. L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti puo' sostituire il superiore gerarchico.
5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento.".
5. L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Nomina a vice perito tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed esami.".
6. Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti:
"Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attivita' tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.
Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed e' riservato al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a 'buono'. Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici.
2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonche' la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso.
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica.
I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.".
"Art. 25-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice periti tecnici che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito dello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute degli artigli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
7. Gli articoli 26 e 27 sono abrogati.
8. L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Promozione a perito tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25-bis e 25-ter.".
8-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Ai periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un Giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave delle deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3."
9. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
10. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 31 (Promozione a perito tecnico capo)
1. La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Art. 31.1 (Clausola di salvaguardia economica per i periti tecnici capo)
1. Ai periti capo che abbiano maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, il trattamento economico e' attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore."
11. Dopo l'articolo 31.1 sono inseriti i seguenti :
"Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 31-ter. - 1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.".
"Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori)
1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che ((nel))triennio procedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, topo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i periti tecnici superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto direttore tecnico".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai periti tecnici superiori "sostituti direttori tecnici possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 24, comma 5.
Art. 31-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-quater e
31-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore."
1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. La intitolazione "CAPO V" e' sostituita dalla seguente: "CAPO IV".
3. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ruolo dei periti tecnici). - 1. Il ruolo dei periti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice perito tecnico;
perito tecnico;
perito tecnico capo;
perito tecnico superiore.".
4. L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti puo' sostituire il superiore gerarchico.
5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento.".
5. L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Nomina a vice perito tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed esami.".
6. Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti:
"Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attivita' tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.
Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed e' riservato al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a 'buono'. Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici.
2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonche' la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso.
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatorie dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica.
I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.".
"Art. 25-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice periti tecnici che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito dello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute degli artigli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
7. Gli articoli 26 e 27 sono abrogati.
8. L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Promozione a perito tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25-bis e 25-ter.".
8-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Ai periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un Giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave delle deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3."
9. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
10. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 31 (Promozione a perito tecnico capo)
1. La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Art. 31.1 (Clausola di salvaguardia economica per i periti tecnici capo)
1. Ai periti capo che abbiano maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, il trattamento economico e' attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore."
11. Dopo l'articolo 31.1 sono inseriti i seguenti :
"Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 31-ter. - 1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.".
"Art. 31-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori)
1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che ((nel))triennio procedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, topo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 31-quinquies (Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i periti tecnici superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto direttore tecnico".
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai periti tecnici superiori "sostituti direttori tecnici possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei direttori tecnici o del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 24, comma 5.
Art. 31-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-quater e
31-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore."
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-08-29, n. 202207498Provvedimento:Leggi di più...- concorso interno·
- decorrenza giuridica della nomina·
- disparità di trattamento·
- interpretazione analogica·
- legittimità costituzionale·
- principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento·
- principio di annualità·
- retrodatazione della nomina·
- risarcimento danni·
- violazione art. 13 d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53·
- violazione art. 27-ter d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905717Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 ter d.p.r. n. 337/82·
- art. 27 d.p.r. n. 335/82·
- art. 6 d.lgs. n. 53/2001·
- concorsi pubblici·
- diritti dei vincitori dei concorsi·
- discriminazione ingiustificata·
- legittimità costituzionale·
- ordinamento del personale della Polizia di Stato·
- principio di annualità·
- retrodatazione dell'inquadramento