Art 1

Art. 1.1.Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2.Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
"a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei commissari;
e) ruolo dei dirigenti".
3.L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente;
agente scelto;
assistente;
assistente capo".
4.L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute.
Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio operativo".
4-bis.L'articolo 6 del decreto del Presidente Della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 6 (Nomina ad agente)
1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi dada legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne faccino richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
7. Con regolamento Ministro dell'interno, da emanare ai sensi articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.
Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti)
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso della
durata di dodici mesi di cui nove mesi di formazione presso le scuole per agenti e tre mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze di ordine pubblico. Gli allievi agenti durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
Al termine dello stesso il direttore della scuola, sentito il comitato direttivo, esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova e avviati all'espletamento di periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa gli agenti in prova conseguiranno la nomina ad agente di polizia, sulla base di una relazione del funzionario responsabile del reparto o del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di fondazione di cui al comma 2.
4. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o reparto cui sono applicati.
5. Gli agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di fondazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita'.
Art. 6-ter. (Dimissioni dai corsi)
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; ((gli agenti in prova e)) gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro ((previsti)) dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 4.
2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Art. 6-quater (Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)
1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 6-bis e di uno specifico rapporto sulle qualita' professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata e' stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi."
5.Dopo l'art. 7, l'intitolazione "CAPO III" e' soppressa e gli articoli 8 e 9 sono abrogati.
6.L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Promozione ad assistente). - 1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto".
7.L'art. 11 e' abrogato.
8.L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente".
8-bis.Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli assistenti capo)
1. Agli assistenti capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
9.Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.
Entrata in vigore il 3 agosto 2001

Sentenze7


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400056
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  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-09-03, n. 201504107
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