Art 14

Art. 14.1.Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, anche in soprannumero:
a)secondo le modalita' previste dall'art. 31-bis, lettera a);
b)per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.
2.Alla selezione di cui al comma 1 puo' partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della deplorazione ed abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono".
3.Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'articolo 13, comma 1, lettera a)e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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