Art 9

Art. 9.((1.La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile l982, n. 337, come sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici dei periti tecnici, dalla tabella 2 allegata al presente decreto. ))2.La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita, nelle parti relative ai ruoli di cui al comma 1, dalla tabella 3 allegata al presente decreto.
Entrata in vigore il 16 marzo 2001
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