Art 12

Art. 12.1.Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.
2.Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.
3.Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendenti del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.
4.Gli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria e la qualifica di inquadramento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, collocandosi in ruolo, per ciascuna qualifica, successivamente al personale inquadrato a norma dei commi 1, 2 e 3. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.
5.Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie.
6.Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 24-sexies e 24-septies beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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