disposizioni finali

Art. 23. Disposizioni finali1.Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.
2.Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi ((tre anni)) relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.
3.In sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, il valore economico ((...)) da attribuire alle passivita' ((oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2,)) ai fini di cui al comma 5, lettera d), del medesimo articolo, e' cosi' determinato:
a)Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale;
b)Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale;
c)Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale;
d)Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale;
e)Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale;
f)Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale;
g)Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale;
h)Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale;
i)Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale;
l)Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale;
m)Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale.
4.In considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).
Entrata in vigore il 17 giugno 2017

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