Art 25

Art. 25.
Nei confronti del personale di cui alle tabelle A e C annesse alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, la gratificazione annuale, l'assegno mensile tabellare e l'assegno personale previsti rispettivamente dagli articoli 40, 97 e 98 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale del 16 marzo 1970.
Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanita' l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, il compenso particolare di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
Entrata in vigore il 24 novembre 1973

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