sequestro

Art. 6. Sequestro1.In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, e' sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorita' per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
((2.Il sequestro e' eseguito nel limite:
a)del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;
b)del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.
2-bis.Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.))3.Il limite di cui al comma 2 non opera se:
a)l'oggetto del sequestro e' indivisibile;
b)l'autore dei fatti accertati non e' conosciuto;
c)per la natura e l'entita' del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.
4.Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite indicato nel comma 2 sono restituite agli aventi diritto.
5.Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.
6.L'interessato puo' ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.
7.Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8.Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non e' servito per il pagamento delle sanzioni applicate, e' restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.
Entrata in vigore il 2 marzo 2012

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