(norme tecniche)
Art. 8.(Norme tecniche)1.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione,
agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonche' ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.
agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonche' ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.