Art 29

Art. 29.
Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla meta'.
Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla meta'.
Nel giudizio di appello si osservano le norme dello articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1971
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