Art 24

Art. 24.
La morte o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legate o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte e' costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.
Il processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1971
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