Art 4

Art. 4.
Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1971
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