Null

Art. 35.nulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.
Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.
In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.
((In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza))
Entrata in vigore il 26 luglio 2000
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