Art 9
Art. 9.
Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per infermita' comunque dipendente da cause di servizio o per aggravamento di inabilita' per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempreche' non abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio stabiliti nella tabella allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2541, viene mantenuto d'ufficio in servizio con cambio di profilo professionale della stessa categoria di appartenenza anche di nuova istituzione, per il quale possieda la completa idoneita' fisica ed ove sussista disponibilita' di organico, integrato, per i profili iniziali, dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale disposizione si applica anche al personale riconosciuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle mansioni del profilo di appartenenza, qualora sussista disponibilita' di organico nei singoli profili dopo la destinazione degli inidonei di cui al precedente comma.
Il personale di cui sopra, nonche' i mutilati ed invalidi di guerra, possono essere ammessi a sostenere gli accertamenti professionali per i profili della categoria superiore per i quali possiedono la relativa idoneita' fisica, subordinatamente all'esistenza di posti di organico vacanti e con le modalita' e alle condizioni previste per tutti i dipendenti idonei che hanno titolo a sostenere gli stessi accertamenti professionali.
Ove non sussista disponibilita' di organico in altro profilo professionale della medesima categoria, il personale di cui ai precedenti commi, ferma restando la categoria ed il profilo di appartenenza, puo' essere utilizzato temporaneamente in mansioni di diverso profilo di categoria inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, occupando il posto di organico della categoria iniziale nel settore di impiego, integrato dei posti consentiti dall'articolo 2 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, finche' non sara' possibile utilizzarlo in un posto di organico di altro profilo professionale della stessa categoria di appartenenza, per il quale e' idoneo.
I provvedimenti di destinazione o di utilizzazione ad altro profilo, previsti dalla presente disposizione, sono adottati dai direttori compartimentali competenti per il personale dei ruoli compartimentali e dal direttore del servizio per il personale dei ruoli della direzione generale.
Per l'eventuale istituzione di nuovi profili professionali si seguono le norme previste dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.
Sono abrogate le norme previste dall'articolo 49, dall'articolo 100, primo comma, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49, ed il quarto comma dello articolo 165 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente norma.
Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per infermita' comunque dipendente da cause di servizio o per aggravamento di inabilita' per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempreche' non abbia raggiunto i limiti di eta' e di servizio stabiliti nella tabella allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2541, viene mantenuto d'ufficio in servizio con cambio di profilo professionale della stessa categoria di appartenenza anche di nuova istituzione, per il quale possieda la completa idoneita' fisica ed ove sussista disponibilita' di organico, integrato, per i profili iniziali, dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale disposizione si applica anche al personale riconosciuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle mansioni del profilo di appartenenza, qualora sussista disponibilita' di organico nei singoli profili dopo la destinazione degli inidonei di cui al precedente comma.
Il personale di cui sopra, nonche' i mutilati ed invalidi di guerra, possono essere ammessi a sostenere gli accertamenti professionali per i profili della categoria superiore per i quali possiedono la relativa idoneita' fisica, subordinatamente all'esistenza di posti di organico vacanti e con le modalita' e alle condizioni previste per tutti i dipendenti idonei che hanno titolo a sostenere gli stessi accertamenti professionali.
Ove non sussista disponibilita' di organico in altro profilo professionale della medesima categoria, il personale di cui ai precedenti commi, ferma restando la categoria ed il profilo di appartenenza, puo' essere utilizzato temporaneamente in mansioni di diverso profilo di categoria inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, occupando il posto di organico della categoria iniziale nel settore di impiego, integrato dei posti consentiti dall'articolo 2 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, finche' non sara' possibile utilizzarlo in un posto di organico di altro profilo professionale della stessa categoria di appartenenza, per il quale e' idoneo.
I provvedimenti di destinazione o di utilizzazione ad altro profilo, previsti dalla presente disposizione, sono adottati dai direttori compartimentali competenti per il personale dei ruoli compartimentali e dal direttore del servizio per il personale dei ruoli della direzione generale.
Per l'eventuale istituzione di nuovi profili professionali si seguono le norme previste dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.
Sono abrogate le norme previste dall'articolo 49, dall'articolo 100, primo comma, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49, ed il quarto comma dello articolo 165 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente norma.