(modalita' di esercizio dell'attivita)
Art. 4.(Modalita' di esercizio dell'attivita)1.Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneita' professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attivita' nella sede indicata.2.Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.3.I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.4.Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove e' effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attivita' svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.5.Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-08-08, n. 201404221Provvedimento: N. 10034/2010 REG.RIC. N. 04221/2014REG.PROV.COLL. N. 10034/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10034 del 2010, proposto da: Carglass s.p.a., nella persona dell'amministratore in carica, e signor LE OR, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Colucci, Luigi Imperlino, Roberto Mastroianni e Vittorio Turinetti Di Priero, con domicilio eletto presso AR LA NU in Roma, via AR Adelaide, 12; contro Provincia Autonoma di Bolzano, nella persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv. LE …Leggi di più...- attività di autoriparazione·
- competenza legislativa·
- disapplicazione di norme provinciali·
- esercizio in forma ambulante·
- interpretazione costituzionale·
- legge 25 febbraio 2008, n. 1·
- legge 5 febbraio 1992, n. 122·
- normativa provinciale·
- normativa statale·
- principio di concorrenza·
- principio di proporzionalità·
- requisiti tecnici per l'attività di autoriparazione·
- rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea·
- sanzioni amministrative·
- sicurezza stradale·
- sicurezza sul lavoro·
- tutela della concorrenza
2. Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/09/2018, n. 23006Provvedimento: la seguente ORDINANZA sul ricorso 23746-2014 proposto da: NG RO e AG ME, elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Ferrari 11, presso lo studio dell'Avvocato DINO VALENZA, e rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRO FABBRI per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ON RI RO - intimata - avverso la sentenza n. 633/2014 del TRIBUNALE DI RIMINI, ( depositata il 2/7/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/3/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA RT AN e PA LI hanno proposto appello nei confronti della sentenza con la quale, in data 7/3/2012, il giudice di pace di Rimini ha …Leggi di più...