Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di forze armate interamente professionali

Art. 6.Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali1.Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
a)a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma prefissata iniziale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno;
b)a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite, rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale.
2.A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli articoli 546 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 1792 del medesimo codice, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, e' fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.
3.Fermo restando quanto previsto per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 10), della presente legge, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26» sono sostituite dalle seguenti: «anni 24».
Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O. Il libro quarto, titolo III, capo I, sezione I reca disposizioni generali in materia di corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali (artt. 588-602). Il libro quarto, titolo XI reca disposizioni in materia di gruppi sportivi (artt. 957-963).
- Si riporta il testo dell'articolo 546 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 546 (Servizio di vettovagliamento delle Forze armate). - 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto e i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale militare sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme:
a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a privati mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a ditte private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) fornitura di buoni pasto;
c) fornitura di viveri speciali da combattimento.
4. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.
5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) (omissis);
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24;
c) - m-bis) (omissis).».
Entrata in vigore il 13 agosto 2022

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