(misure in materia di polizia provinciale)
Art. 5.(Misure in materia di polizia provinciale)1.In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonche' quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. ((Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le citta' metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato)).
4.Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, e' trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le citta' metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalita' di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita' di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6.Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
7.Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2.Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. ((Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le citta' metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato)).
4.Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, e' trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le citta' metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalita' di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita' di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6.Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
7.Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400821Provvedimento:Leggi di più...- atti amministrativi generali·
- difetto di giurisdizione·
- difetto di interesse ad agire·
- funzioni fondamentali delle province·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse pubblico sopravvenuto·
- Legge Delrio (n. 56/2014)·
- organizzazione degli uffici pubblici·
- partecipazione procedimentale·
- partecipazione sindacale·
- presupposti degli atti amministrativi·
- regolamento del Corpo di Polizia Provinciale·
- revoca di delibera consiliare·
- riorganizzazione delle funzioni provinciali·
- transito del personale di polizia provinciale
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-10, n. 202208655Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determina amministrativa·
- art. 13-quater disp. att. c.p.a.·
- art. 1 d.P.R. 487/94·
- art. 1 l. n. 241/90·
- art. 26 regolamento comunale·
- art. 35 d.lgs. 165/2001·
- art. 51 e 52 c.p.c.·
- art. 5 d.l. n. 78/2015·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 8 d.P.R. n. 487/94·
- art. 97 Costituzione·
- carenza di interesse·
- concorso pubblico·
- eccesso di potere·
- graduatoria concorsuale·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità per tardività·
- principio di anonimato·
- principio di imparzialità·
- spese di giudizio·
- trasparenza delle procedure concorsuali·
- violazione del principio di anonimato
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-10, n. 202208654Provvedimento:Leggi di più...- art. 13-quater disp. att. c.p.a.·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 97 della Costituzione·
- carenza di interesse·
- concorso pubblico·
- giurisprudenza sul principio di anonimato nei quiz a risposta multipla·
- improcedibilità del ricorso·
- inadempimento delle prescrizioni concorsuali·
- principio di anonimato·
- principio di imparzialità·
- principio di trasparenza·
- valutazione delle prove concorsuali·
- violazione delle regole concorsuali