Art 7

Art. 7.
Le aliquote del contributo a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, al 5 per cento ed al 10 per cento.
Entrata in vigore il 7 agosto 1971
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