Art 7
Art. 7.
Le aliquote del contributo a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, al 5 per cento ed al 10 per cento.
Le aliquote del contributo a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, al 5 per cento ed al 10 per cento.