Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina ipt, di imu, di riscossione delle entrate, di cinque per mille

Art. 9.Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate, di cinque per mille1.Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 30 novembre 2012 ((. . .)).
2.All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.";
b)al comma 4, le parole: "di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita'" sono sostituite dalle seguenti: "della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis".
3.All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostitute dalle seguenti: "31 ottobre";
b)al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: "il 30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni"4.In attesa del riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate degli ((enti territoriali)) e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213)).
5.Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuita' di cui al precedente periodo si estende alle convenzioni gia' in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche per le attivita' di cui al medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
6.Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "e gli elementi" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ", gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali.".
((6-bis.A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.
6-ter.Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
6-quater.Per esigenze di coordinamento, fermi la data e gli effetti delle incorporazioni previsti dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a)al comma 10 del predetto articolo 23-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 3) della lettera d) e' sostituito dal seguente:
"3) ai commi 3-bis e 4, le parole: `del territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'delle entrate'";
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 'pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti: ', ferma restando ai fini della scelta la legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,'";
b)tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due componenti di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente al 1° dicembre 2012 deliberano per le sole materie ivi indicate.
6-quinquies.In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153))
Entrata in vigore il 7 dicembre 2012
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