(alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione)

Art. 77.(Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione)

L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 10 aprile 1981
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