(accesso ai dati ed informazioni e loro uso)

Art. 9.(Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)

L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezzanonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. (43) ((50))
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
IL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 HA RICONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, ha disposto (con l'art. 8-bis comma 1) che "Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti". ---------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia".
Entrata in vigore il 2 novembre 2018

Sentenze32


  • 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400166
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 22 L. 241/1990·
    • art. 24 L. 241/1990·
    • art. 3 D.M. 415/1994·
    • art. 9 Legge 121/1981·
    • banca dati delle forze di polizia·
    • contemperamento tra segretezza e diritto di difesa·
    • diniego di accesso ai documenti·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • giurisprudenza in materia di accesso agli atti·
    • motivazione del diniego di accesso·
    • risarcimento dei danni·
    • segretezza delle informative di pubblica sicurezza·
    • tutela del diritto di difesa

  • 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-01, n. 202305421
    Provvedimento:
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    • accesso illecito al sistema informativo·
    • annullamento del provvedimento disciplinare·
    • art. 21 DPR 737/1981·
    • autotutela amministrativa·
    • diritto alla riservatezza·
    • diritto processuale amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità dei motivi nuovi in appello·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • principio di gradualità delle sanzioni·
    • principio dispositivo nel processo amministrativo·
    • proporzionalità della sanzione·
    • reformatio in peius·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione dal servizio·
    • violazione dei doveri d'ufficio

  • 5. TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-01-19, n. 202400042
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 18 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131·
    • art. 22 e segg. legge 241/1990·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diniego di accesso agli atti·
    • diritto di accesso documentale·
    • evoluzione della disciplina sull'accesso agli atti·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interesse legittimo·
    • principio di rafforzamento del diritto di accesso·
    • proprietà del bene·
    • tutela dei diritti soggettivi·
    • usucapione
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