(organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Art. 5.(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
l-bis) direzione centrale di sanita', cui e preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento e' preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita' si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per lo espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione.
((Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato))
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.
Entrata in vigore il 20 novembre 2000

Sentenze19


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-14, n. 202304479
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 87 comma 4-bis c.p.a.·
    • calcolo del TFS·
    • carenza di motivazione·
    • competenza dell'INPS·
    • eccesso di potere·
    • indennità speciale ex art. 5 comma 3 legge 121/1981·
    • interessi e rivalutazione monetaria·
    • legittimazione passiva·
    • silenzio rigetto·
    • trattamento di fine servizio (TFS)·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-07-28, n. 202210733
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 112 c.p.a.·
    • art. 30 c.p.a.·
    • danno esistenziale·
    • danno morale·
    • giudizio di avanzamento·
    • giurisdizione del Consiglio di Stato·
    • giurisdizione del TAR·
    • mancata promozione·
    • ottemperanza al giudicato·
    • prescrizione del diritto·
    • responsabilità amministrativa·
    • rinnovazione del giudizio·
    • risarcimento danni·
    • valutazione militare

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202202899
    Provvedimento:
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    • ammissibilità del ricorso·
    • art. 146 c.p.c.·
    • compensazione delle spese·
    • diritto di difesa·
    • illegittimità costituzionale art. 44, comma 4, c.p.a.·
    • notifica degli atti processuali·
    • principio di ragione più liquida·
    • principio di strumentalità delle forme·
    • promozione non conseguita·
    • ricorso amministrativo·
    • ricorso cumulativo·
    • ricorso per danno da perdita di chance·
    • valutazione delle esperienze di comando

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-26, n. 201904383
    Provvedimento:
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    • art. 5, comma 3, Legge 121/1981·
    • capo di gabinetto·
    • compensazione delle spese di lite·
    • graduazione delle posizioni funzionali·
    • indennità di posizione·
    • parere della Ragioneria Generale dello Stato·
    • principio di legalità·
    • regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione·
    • retribuzione di posizione·
    • trattamento economico

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-04-10, n. 201904730
    Provvedimento:
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    • Abrogazione·
    • Acquiescenza·
    • Art. 23-ter D.L. n. 201/2011·
    • Assegno ad personam·
    • Certezza del diritto·
    • Costituzionalità·
    • Dipendente pubblico·
    • Disapplicazione atto amministrativo·
    • Giurisdizione esclusiva·
    • Legge n. 147/2013·
    • Legittimo affidamento·
    • Massimale retributivo·
    • Passaggio di carriera·
    • Trattamento economico
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