(trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali)

Art. 89.(Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali)

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. ((27))---------------AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 27 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996 cessa di avere efficacia l'art. 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121".
Entrata in vigore il 22 settembre 1995

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-08-01, n. 202415601
    Provvedimento:
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    • anzianità di servizio·
    • aspettativa sindacale·
    • autotutela amministrativa·
    • concorso pubblico·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria concorsuale·
    • requisiti di ammissione al concorso·
    • revoca della nomina·
    • violazione di legge
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