(accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia)
Art. 61.(Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia)
L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.
Si applica quanto disposto dall'articolo 59.
La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi e' subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.(31) ((33a))---------------AGGIORNAMENTO (31) La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suinidcata legge, e' abrogato l' articolo 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121.------------AGGIORNAMENTO (33a) La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.
L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.
Si applica quanto disposto dall'articolo 59.
La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi e' subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.(31) ((33a))---------------AGGIORNAMENTO (31) La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suinidcata legge, e' abrogato l' articolo 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121.------------AGGIORNAMENTO (33a) La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.