norme applicabili

Art. 24. Norme applicabili1.Le disposizioni del presente decreto si applicano anche all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza nei casi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69.
2.Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
3.Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Note all'art. 24:
- L'articolo 18, comma 1, lettera r), e 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, citata nelle note dell'articolo 7, cosi' recitano:
«Art. 18 (Rifiuto della consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) - q) (omissis).
r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.».
«Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) - b) (omissis);
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.».
- La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca:
«Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1969, n. 281.
Entrata in vigore il 1 ottobre 2010

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