Art. 9.(( (Differimento della messa in vigore di regole tecniche) ))((1.La regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'articolo 5, di seguito "data di notifica.
2.Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un parere circostanziato secondo il quale il progetto di regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, la regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima dei seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:
a)quattro mesi, nel caso di regole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2);
b)fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e da altre regole relative ai servizi;
c)fatto salvo il comma 4 del presente articolo, quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all'articolo 6, comma 2.
3.Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
4.Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
5.Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.
6.I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati.))
Entrata in vigore il 24 gennaio 2001

Sentenze11


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-16, n. 202300485
    Provvedimento:
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    • art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2006·
    • concorrenza e riutilizzo dei dati pubblici·
    • consultazione a distanza del libro tavolare·
    • Direttiva 2003/98/CE·
    • giurisdizione del Consiglio di Stato·
    • potestà autoritativa·
    • principio di legalità·
    • principio di pubblica fede·
    • pubblicità immobiliare·
    • regime di pubblicità tavolare·
    • riforma della sentenza del TRGA·
    • servizio telematico openkat·
    • tenuta del libro fondiario·
    • violazione della disciplina sulla concorrenza

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-16, n. 202300487
    Provvedimento:
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    • art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2006·
    • art. 7 del R.D. n. 499/1929·
    • circolare n. 3/2010 del 26 marzo 2010·
    • concorrenza tra imprese·
    • direttiva 2003/98/CE·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • potestà autoritativa dell'amministrazione·
    • principi del sistema catastale tavolare·
    • pubblicità tavolare·
    • regime di pubblicità del libro fondiario·
    • riutilizzo dei dati pubblici·
    • servizio di consultazione a distanza del libro tavolare·
    • sistema telematico openkat·
    • tutela della concorrenza·
    • violazione della disciplina sulla pubblicità tavolare

  • 3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2017-01-24, n. 201700031
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 5bis L.P. n. 13 del 1992·
    • competenza legislativa regionale·
    • costituzionalità normativa provinciale·
    • decadenza autorizzazione sala giochi·
    • direttiva 98/34/CE·
    • giurisprudenza comunitaria in materia di gioco d'azzardo·
    • liberalizzazione delle attività economiche·
    • limite distanziale da luoghi sensibili·
    • principio di libera iniziativa economica·
    • principio di proporzionalità delle misure restrittive·
    • principio di tutela dei consumatori·
    • procedura di informazione nel settore delle norme tecniche e delle regolamentazioni·
    • restrizioni alla libera concorrenza·
    • risarcimento del danno·
    • sospensione del giudizio·
    • tutela della salute pubblica·
    • valutazione della perizia tecnica

  • 4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2017-01-19, n. 201700020
    Provvedimento:
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    • competenza legislativa statale e regionale·
    • decadenza autorizzazione sala giochi·
    • direttiva 98/34/CE·
    • giurisprudenza comunitaria e nazionale sui giochi d'azzardo·
    • legittimità costituzionale art. 5bis L.P. n. 13/1992·
    • libertà di iniziativa economica·
    • principio di libera prestazione di servizi·
    • principio di sussidiarietà·
    • restrizioni alla libera circolazione delle merci·
    • tutela della concorrenza economica·
    • tutela della salute e prevenzione della ludopatia

  • 5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2017-01-17, n. 201700017
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • competenza legislativa statale e regionale·
    • decadenza autorizzazione sala giochi·
    • dipendenza dal gioco·
    • direttiva 98/34/CE·
    • diritto alla concorrenza·
    • giurisprudenza comunitaria·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • legittimità costituzionale·
    • norme tecniche e regolamentazioni tecniche·
    • principio di libera iniziativa economica·
    • principio di sussidiarietà·
    • sospensione impropria del giudizio·
    • tutela dei minori·
    • tutela della salute pubblica
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