(disposizioni sulla farmacopea europea).

Art. 26. (Disposizioni sulla Farmacopea europea).1.Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.
Note all'art. 26:
- La legge 22 ottobre 1973, n. 752, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964".
- La legge 9 novembre 1961, n. 1242, reca: "Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufflciale".
Entrata in vigore il 7 maggio 1998

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-19, n. 202202928
    Provvedimento:
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    • bilanciamento degli interessi·
    • competenza dell'AIFA·
    • consenso informato·
    • determinazione amministrativa·
    • diritto alla salute·
    • disciplina dei consumatori·
    • interruzione volontaria di gravidanza·
    • pratiche commerciali ingannevoli·
    • prescrizione medica·
    • principio di precauzione·
    • regime di fornitura dei medicinali·
    • sostituzione di organo amministrativo·
    • trattamento sanitario·
    • valutazione tecnica dei farmaci
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