(disposizioni sulla farmacopea europea).
Art. 26. (Disposizioni sulla Farmacopea europea).1.Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.
Note all'art. 26:
- La legge 22 ottobre 1973, n. 752, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964".
- La legge 9 novembre 1961, n. 1242, reca: "Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufflciale".
Note all'art. 26:
- La legge 22 ottobre 1973, n. 752, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964".
- La legge 9 novembre 1961, n. 1242, reca: "Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufflciale".
Sentenze • 1
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-19, n. 202202928Provvedimento:Leggi di più...- bilanciamento degli interessi·
- competenza dell'AIFA·
- consenso informato·
- determinazione amministrativa·
- diritto alla salute·
- disciplina dei consumatori·
- interruzione volontaria di gravidanza·
- pratiche commerciali ingannevoli·
- prescrizione medica·
- principio di precauzione·
- regime di fornitura dei medicinali·
- sostituzione di organo amministrativo·
- trattamento sanitario·
- valutazione tecnica dei farmaci