Art 4
Art. 4.
L'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579, e' sostituito dal seguente:
"Il consorzio e' retto da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni".
L'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579, e' sostituito dal seguente:
"Il consorzio e' retto da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni".
Sentenze • 2
1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2012-04-04, n. 201200470Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di decreto sindacale·
- compensazione delle spese di giudizio·
- consorzio pubblico·
- decadenza automatica degli incarichi·
- gerarchia delle fonti·
- interesse legittimo·
- legge istitutiva del consorzio·
- misura cautelare·
- nomina rappresentanti amministrazione comunale·
- regolamento comunale·
- sospensione del provvedimento