Art 5
Art. 5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.