Art 5

Art. 5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9))
Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1963

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