Art 11
Art. 11.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Basilicata e Campania emanano la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Fino a quando le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per lo stesso periodo resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilita' per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.
La responsabilita' di cui al comma precedente e' estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.(2)
Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici puo' avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.((9))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 1 ottobre 1982 n. 696, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 883 ha disposto (con l'art. 3-sexies) che "Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983".---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986 n. 119 ha disposto (con l'art. 3-sexies) che "il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' prorogato al 31 dicembre 1986".
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Basilicata e Campania emanano la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Fino a quando le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per lo stesso periodo resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilita' per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.
La responsabilita' di cui al comma precedente e' estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.(2)
Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici puo' avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.((9))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 1 ottobre 1982 n. 696, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 883 ha disposto (con l'art. 3-sexies) che "Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983".---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986 n. 119 ha disposto (con l'art. 3-sexies) che "il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' prorogato al 31 dicembre 1986".
1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-04-14, n. 202202595Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione sismica·
- difetto di notifica·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- normativa antisismica·
- nullità dell'atto amministrativo·
- ordinanza di sospensione·
- principio della soccombenza·
- principio di separazione tra politica e amministrazione·
- sospensione dei lavori·
- sospensione dei lavori per violazione normativa·
- spese di lite·
- violazione di legge
2. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-02-26, n. 201801262Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- compensazione delle spese·
- DIA·
- eccesso di potere·
- normativa antisismica·
- permesso di costruire·
- sospensione lavori·
- sostituzione di provvedimento amministrativo·
- spese di lite·
- tutela della pubblica incolumità·
- violazione art. 22 legge 64/1974
3. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-02-22, n. 201701073Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- art. 27 D.P.R. 380/2001·
- condon edilizio·
- legge regionale n. 9/1983·
- misure sanzionatorie·
- onere della prova·
- ordinanza di demolizione·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- prevenzione del rischio sismico·
- principio dispositivo·
- sospensione dei lavori·
- vincoli paesaggistici
4. TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2015-11-09, n. 201505239Provvedimento:Leggi di più...- abusivismo edilizio·
- art. 22 l. n. 64 del 1974·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 6 l.r. n. 9 del 1983·
- art. 7 legge 241/90·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- legittimazione attiva·
- natura cautelare del provvedimento·
- normativa antisismica·
- sanatoria delle opere abusive·
- sospensione dei lavori·
- spese di lite·
- vincolatività dell'atto amministrativo·
- violazione del DPR 380/2001
5. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2014-01-09, n. 201400082Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 6 L. Reg. 9/1983·
- collaudatore·
- compensazione delle spese di giudizio·
- competenza per la liquidazione delle competenze·
- concessione edilizia·
- domanda cautelare·
- eccesso di potere·
- responsabilità amministrativa·
- sospensione dei lavori·
- violazione di legge