abrogazioni

Art. 12. Abrogazioni1.A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a)il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
b)il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
c)i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d)i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e)i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
f)i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2.All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Entrata in vigore il 22 marzo 2021
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