Art 5
Art. 5.
Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:
a) le cessioni di prefabbricati anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nelle regioni Basilicata e Campania, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi; (4)
b) le cessioni di veicoli a motore per uso abitazione e di rimorchi per lo stesso uso destinati ad essere utilizzati, anche per attivita' imprenditoriali, nelle regioni indicate nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai veicoli ed ai rimorchi stessi;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio; (4) ((5)) d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonche' dal competente organo regionale; (4)
e) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nelle regioni indicate nella precedente lettera a), nonche' le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi; (4)
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita' di demolizione e sgombero delle macerie; (4) ((5)) g) le cessioni di apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili (ex v.d. 85.12), di caldaie e radiatori di ghisa, di ferro o di acciaio azionati a legna, carbone, gas prodotti di petrolio (ex v.d. 73.37), di stufe, caloriferi, cucine economiche e fornelli di ghisa, di ferro e di acciaio (ex v.d. 73.36) destinati ad essere utilizzati nelle regioni indicate nella precedente lettera a), dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; (2)
Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente, nonche' nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonche' di organi di stampa che destinano gratuitamente, conformemente all'apposita certificazione del comune, i beni e i servizi medesimi ai danneggiati. (2)
Fino alla data del 31 dicembre 1981 non sono soggetta all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del primo comma effettuate per conto del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
Le domande, gli atti, i contratti ed i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dagli emolumenti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1981, n. 104 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980."---------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere a), c), d), e) ed f)."---------------AGGIORNAMENTO (5) La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso articolo 5."
Lo stesso provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."
Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:
a) le cessioni di prefabbricati anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nelle regioni Basilicata e Campania, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi; (4)
b) le cessioni di veicoli a motore per uso abitazione e di rimorchi per lo stesso uso destinati ad essere utilizzati, anche per attivita' imprenditoriali, nelle regioni indicate nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai veicoli ed ai rimorchi stessi;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio; (4) ((5)) d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonche' dal competente organo regionale; (4)
e) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nelle regioni indicate nella precedente lettera a), nonche' le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi; (4)
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita' di demolizione e sgombero delle macerie; (4) ((5)) g) le cessioni di apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili (ex v.d. 85.12), di caldaie e radiatori di ghisa, di ferro o di acciaio azionati a legna, carbone, gas prodotti di petrolio (ex v.d. 73.37), di stufe, caloriferi, cucine economiche e fornelli di ghisa, di ferro e di acciaio (ex v.d. 73.36) destinati ad essere utilizzati nelle regioni indicate nella precedente lettera a), dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; (2)
Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente, nonche' nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonche' di organi di stampa che destinano gratuitamente, conformemente all'apposita certificazione del comune, i beni e i servizi medesimi ai danneggiati. (2)
Fino alla data del 31 dicembre 1981 non sono soggetta all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del primo comma effettuate per conto del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
Le domande, gli atti, i contratti ed i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dagli emolumenti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1981, n. 104 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980."---------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere a), c), d), e) ed f)."---------------AGGIORNAMENTO (5) La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso articolo 5."
Lo stesso provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."