Art 5

Art. 5.
(Regime del deposito fiscale).

1.La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
2.Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'Amministrazione finanziaria ((nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione)). Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.((87))3.Il depositario e' obbligato:
a)fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare ((, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a))). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca; ((87))b)a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c)a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
d)ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
e)a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
4.I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
5.Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.
((6.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))((87))--------------AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le "Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 29 novembre 2021
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