(art. 23 d.l. n. 271/1957 (*) - art. 12 d.l. n. 331/1993) deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

Art. 12. (Art. 23 D.L. n. 271/1957 (*) - Art. 12 D.L. n. 331/1993)
Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa1.Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed e' presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione. ((Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis)).
2.Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.

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(*) Il riferimento al decreto-legge n. 271/1957 riguarda il decretolegge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.
Entrata in vigore il 21 dicembre 2016
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