Art. 10.(( (Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato). ))((1.Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.
2.Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.
3.La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento e' attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
4.La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.
5.La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.
6.Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati.
7.Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio dello Stato.
8.Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell'e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo e' nuovamente disponibile. L'e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale e' conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilita'.
9.Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato e' nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva.
10.In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle autorita' competenti dello Stato membro di destinazione.
11.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))((87))---------------AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalita' previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonche' alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalita' si applicano altresi' alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro".
Entrata in vigore il 29 novembre 2021

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