(artt. 45 e 61 t.u. spiriti 1924 - artt. 15 e 17 d.l. n. 271/1957 - art. 32, comma 3, d.l. n. 331/1993 - artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). irregolarita' nella circolazione
Art. 49. (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre
1993, n. 561).
Irregolarita' nella circolazione1.I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione ((dei tabacchi lavorati,)) del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
2.Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((516 euro a 3098 euro)), salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.
3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti ((dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,)) in misura non superiore all'uno per cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.
4.Nei casi di irregolare ((predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione)), diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.
5.Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi', per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.
6.Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.
7.Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative ((alla documentazione prescritta ai fini della circolazione)) del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.
1993, n. 561).
Irregolarita' nella circolazione1.I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione ((dei tabacchi lavorati,)) del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
2.Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da ((516 euro a 3098 euro)), salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.
3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti ((dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,)) in misura non superiore all'uno per cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.
4.Nei casi di irregolare ((predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione)), diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.
5.Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi', per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.
6.Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.
7.Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative ((alla documentazione prescritta ai fini della circolazione)) del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.
2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-06-13, n. 202310069Provvedimento:Leggi di più...- art. 54 lett. b) del Testo Unico delle leggi doganali·
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