Art. 57.((Privilegi e prescrizione))1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26)).
2.Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.
3.Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta e' di cinque anni dalla data in cui e' avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
4.La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.
Entrata in vigore il 22 marzo 2007
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