Testo unico delle leggi sanitarie-art. 135

Art. 135.

Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio.
Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera.
Presso le scuole convitto puo' essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive.
Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.
Entrata in vigore il 9 agosto 1934
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