Testo unico delle leggi sanitarie-art. 259
Art. 259.
I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il prefetto puo' dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'art. 93.
I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il prefetto puo' dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'art. 93.