Testo unico delle leggi sanitarie-art. 259

Art. 259.

I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il prefetto puo' dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'art. 93.
Entrata in vigore il 9 agosto 1934

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